Anno: 2017

Non omise atti d’ufficio, Pm e giudice archiviano il caso.

Vicesegretario comunale finisce sotto inchiesta per l’ipotesi di reato di omissione di atti d’ufficio dopo un esposto presentato dall’allora capogruppo della minoranza consiliare a Sequals e ne esce senza una macchia.
Tutto parte da una lettera. Una dipendente comunale chiede che la sua missiva sia trasmessa anche ai consiglieri comunali per conoscenza. Il vicesegretario comunale  si rifiuta di divulgarla: lo scambio epistolare ha un carattere riservato, perché si tratta di una risposta della dipendente al vicesegretario in relazione a una precedente richiesta di chiarimenti riguardo a specifiche problematiche inerenti al suo incarico.
Il capogruppo di Democrazia civica chiede spiegazioni al vicesegretario. In una missiva del 2 marzo 2016 D. motiva le ragioni che l’hanno spinto a non trasmettere la missiva. Divulgare contenuti riservati implicherebbe, peraltro, un procedimento disciplinare. «Non c’è poi alcun obbligo, per un Comune, di trasmettere a tutti i destinatari indicati per conoscenza, copia di una comunicazione pervenuta da un privato che non abbia valenza istituzionale», sottolinea il funzionario. Casomai dovrebbe essere la stessa dipendente a trasmettere ai consiglieri la nota.
Il pm Maria Grazia, a conclusione dell’attività d’indagine, chiede l’archiviazione: dall’inchiesta non è emerso alcun profilo di responsabilità. Anzi, la Procura sottolinea come D. abbia fatto bene a non divulgare la missiva. Il consigliere  si oppone all’archiviazione.
Mercoledì, in udienza preliminare, si è consumato l’ultimo atto della vicenda giudiziaria. Il gup Roberta Bolzoni ha scritto la parola fine, disponendo l’archiviazione del procedimento nei confronti di D.,  assistito dall’avvocato Fabio Gasparini. L’operato del vicesegretario comunale, anche secondo il giudice, è stato ineccepibile. Sia il gip che il pm hanno citato proprio la missiva del 2 marzo, sottolineando la bontà delle ragioni esposte dal funzionario.(i.p.) Dal Messaggero Veneto del 02.06.2017

LA NUOVA LEGGE SULL’OMICIDIO E LE LESIONI STRADALI: Possibile retromarcia sulla procedibilità d’ufficio in caso di ipotesi non aggravata di lesioni personali stradali gravi o gravissime

La nuova legge sull’omicidio stradale e sulle lesioni personali stradali gravi e gravissime potrebbe subire una parziale retromarcia dopo appena un anno dalla sua entrata in vigore: potrebbe venir meno la procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime. Secondo la riforma del processo penale attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, infatti, si potrebbe giungere a un equilibrato compromesso, ossia la permanenza della procedibilità d’ufficio solo nei casi di:

1) uso di alcol o droghe;

2) velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h in centri urbani e superiore di almeno 50/km orari su strade extraurbane;

3) circolazione contromano;

4) attraversamento con semaforo rosso;

5) inversione di senso di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;

6) sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

In tutti gli altri casi non rientranti in tale casistica la procedibilità sarebbe a querela. Si tratterebbe di un cambio di rotta rispetto a uno dei passaggi più contestati della legge n. 46 del 2016. In passato, infatti, le lesioni commesse violando le norme sulla circolazione stradale erano sempre procedibili a querela mentre con l’entrata in vigore dell’articolo 590 bis del Codice Penale, introdotto dalla L. 46/2016, la regola è diventata la procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime (con lesioni personali superiori a 40 giorni cagionate con comportamento colposo).

Di conseguenza, se un tempo l’inerzia o la mancanza di interesse alla proposizione della querela da parte del leso impediva l’avvio del procedimento penale, dopo l’entrata in vigore della L. 46/2016 il procedimento penale viene instaurato d’ufficio per il solo fatto che la lesione cagionata con comportamento colposo da circolazione stradale è superiore a 40 giorni. Alla luce di quanto esposto, a mio avviso, in attesa che la riforma attualmente in discussione venga approvata nei termini di cui sopra, per tutti i procedimenti ad oggi pendenti relativamente ai numerosissimi casi di ipotesi-base di reato di lesioni personali gravi o gravissime che non rientrano nei 6 punti sopra elencati, è oltremodo opportuno evitare che il procedimento penale si concluda in tempi brevi, mediante sentenza o emissione di decreto penale.

E’ noto, infatti, che nel processo penale la modifica legislativa che porti un favor al reo prevale sulla normativa sfavorevole in vigore al momento della commissione del fatto.

Nel caso di specie, pertanto, qualora la modifica legislativa venga definitivamente approvata (a tal proposito si evidenzia che il Governo ha posto la fiducia ed ha già incassato il via libera dal Senato) si potrebbe usufruire della nuova normativa con procedibilità a querela per tutte le lesioni superiori a 40 giorni derivanti da circolazione stradale salvo per quelle di cui ai 6 punti sopra indicati.

Ciò significa che, in caso di mancata proposizione ab origine e nei termini di legge della querela da parte del leso (il quale ad oggi non ha ragione di proporla, dal momento che la procedibilità è d’ufficio) o di eventuale, successiva remissione della stessa, il procedimento potrebbe concludersi favorevolmente mediante sentenza di “non doversi procedere per mancanza (o remissione) di querela”.

-avv. Fabio Gasparini-

La Guida in Stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Schema riassuntivo

DIVIETO di GUIDA IN STATO d’EBBREZZA

Articolo 186 del Codice della Strada

Conseguenze:

Tasso alcolemico (g/l) Ammenda in € Arresto Sanzione accessoria
0-0,5     Non è considerato stato d’ebbrezza.
0,5-0,8 527,00-2.108,00   Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
0,8-1,5 800,00-3.200,00 Fino a 6 mesi Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
> 1,5 1.500,00-6.000,00 Da 6 mesi a 1 anno Sospensione della patente da 1 a 2 anni (in caso di non appartenenza del veicolo la sospensione è raddoppiata).

+ possibile confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).

In caso d’Incidente:

  • Sanzioni raddoppiate
  • Fermo del veicolo per 180 gg
  • Se il tasso alcolemico dovesse essere > 1,5 g/l la patente sarà revocata (per un periodo d 3 anni dalla data di accertamento del reato, ai sensi dell’art. 219 del Codice della strada)

Aumento della pena:

  • Da un terzo fino alla metà se il reato è commesso tra le h. 22.00 e le h. 7.00
  • Destinato al Fondo contro l’incidentalità notturna

Accertamenti:

  1. Organi di Polizia stradale attraverso etilometro
  2. Strutture sanitarie di base (in caso di incidenti con coinvolgimento del conducente)

Somma per effettuarli: reperiti dai fondi destinati alPiano nazionale della sicurezza stradale

Sostituizione della pena:

La pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’, con conversione 1 gg = 250 €.

Esito:

POSITIVO à sostituzione dell’intera pena pecuniaria con ore di lavoro di pubblica utilità, estinzione del reato, riduzione a metà della sospensione della patente e restituzione del veicolo in caso di sequestro.

NEGATIVO à revoca della pena sostitutiva e conseguente rispristino della pena sostituita, della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca del veicolo.

Qualche dato…

Gli uomini, più delle donne, tendono a porsi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche (rappresentano circa il 95% dei contravventori). La fascia di età più sanzionata è quella compresa tra i 23 ed i 27 anni. La fascia oraria più sanzionata, invece, è quella compresa tra le 2 e le 4 del mattino (circa il 41% delle infrazioni accertate). Segue quella tra le 4 e le 6 del mattino (circa il 37% degli accertamenti).

Esempi della sua applicazione:

  • Sentenza Corte di Cassazione, Sezione IV penale (14 marzo – 31 maggio 2012, n. 21192): se la pattuglia è sprovvista di etilometro il conducente non deve seguire gli agenti al fine di sottoporsi al test alcolemico, svolto presso un altro corpo di polizia posto a 30 km di distanza.
  • Sentenza Corte di Cassazione, Sezione IV penale (7 dicembre 2011 –1 febbraio 2012, n. 4402): lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo (es. ammissione del conducente, alterazione della deambulazione, difficoltà nel movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, etc.).
  • Sentenza Corte di Cassazione, Sezione IV penale (17 ottobre 2013, n. 42667): non risponde del reato di guida in stato d’ebbrezza il conducente che non è stato avvisato dalla Polizia Stradale di potersi far assistere da un avvocato di fiducia nell’esame del tasso alcolemico, indipendentemente dal fatto che il conducente non eccepisca la nullità al momento in cui viene steso il relativo verbale.
  • Sentenza Corte di Cassazione, Sezione IV penale (9 maggio 2016, n. 19176): non è sufficiente la curva di Widmark, secondo cui la concentrazione dell’alcol nel sangue raggiunge il picco a 60 minuti dal momento dell’assunzione, per smentire i risultati dell’alcoltest avvenuto a due ore dal fatto. Nella fattispecie, a fronte di un risultato dell’alcoltest che collocava lo stato di ebbrezza del conducente nella seconda fascia dell’art. 186 cod. strad., i giudici del merito ritenevano di sussumere il fatto all’interno della fattispecie più grave sebbene l’alcoltest, seppure eseguito a distanza di circa due ore dal momento del sinistro stradale, aveva dato un esito positivo con tasso alcolemico di 1,49 e 1,35 g/l., quindi di poco inferiore a 1,50 g/l.Sentenza Corte di Cassazione, Sezione IV penale (n. 37631/2007): si è stabilito che è del tutto irrilevante ai fini sanzionatori che il veicolo a bordo del quale si trovava in posizione di guida il soggetto risultato positivo all’alcooltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo piuttosto che in moto.Sentenza Corte di Cassazione, Sezione IV penale (2 febbraio 2015, n. 4893): il reato di guida in stato di ebbrezza può essere addebitato anche a chi conduca, in tale stato, una bicicletta.
  • Sentenza Corte di Cassazione, Sezione IV penale (31 luglio 2015, n. 33821): ha statuito l’applicabilità dell’esimente della particolare tenuità del fatto alla fattispecie di reato di cui all’art.186 del Codice della strada. La Cassazione ha deciso che dev’essere annullata con rinvio la sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art. 186 cod. strada ove risulti applicabile, quale disciplina più favorevole, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., nell’ipotesi in cui il fatto possa essere ritenuto di particolare tenuità. Ciò può avvenire laddove vi sia da parte degli operatori di polizia giudiziaria intervenuti il mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa.

Schema riassuntivo redatto da MARTINA PICCIN, studentessa della classe 4E SCA del Liceo “M.Grigoletti” di Pordenone in occasione del Progetto Formativo Alternanza Scuola Lavoro c/o lo Studio Legale Associato Gasparini-Vianello