Mese: Giugno 2020

Ciclista cade in buca stradale: non sempre risponde il custode della stessa

Va esclusa la responsabilità dell’Ente gestore della strada ex art. 2051 c.c. qualora la caduta sia derivata da una buca presente sul manto stradale dove, a seguito dell’istruttoria sia emerso come essa fosse perfettamente visibile, nonché collocata in un tratto conosciuto all’attore e quindi facilmente evitabile con l’adozione di un comportamento più attento, idoneo ad evitare il pericolo. Si ricorda altresì che nel caso di specie al tratto stradale intrapreso vi si affiancava una pista ciclabile, che come noto, deve essere preferita a qualsiasi alternativo percorso quando presente. La condotta tenuta dal danneggiato è risultata quindi da sola sufficiente per determinare la verificazione dell’evento dannoso. La giurisprudenza è concorde poi nel ritenere che all’art. 2051 c.c. vanno ricondotti tutti i danni cagionati autonomamente dalla cosa, mentre qualora si riscontrasse un collegamento tra la cosa e l’uso maldestro da parte del suo utilizzatore si ricadrebbe nella diversa ipotesi contemplata dall’ art. 2043 c.c. Il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda infatti sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa. Imporre un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde altresì ad un principio di solidarietà comportante la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. Infine il non aver attuato deliberatamente un comportamento annoverabile nella diligenza ordinaria, concorrendo di fatto a provocare il danno integra gli estremi per l’applicazione dell’art. 1227 c.c. Tale principio è stato recentemente ribadito dal Tribunale di Udine in una sentenza in cui è stata respinta la domanda resircitoria proposta nei confronti dell’ANAS. In quella causa, l’ANAS, società per azioni italiana, entrata a far parte da gennaio 2018 nel gruppo societario di “Ferrovie dello Stato Italiane”, era assistita dallo studio legale Gasparini & Vianello di Pordenone.

(Articolo redatto dalla dott.ssa Rebecca Zigon)

Uccise un ciclista, ex star di “The voice” patteggia

Il canto era la passione di entrambi, ma i loro destini si sono incrociati in viale Rimembranze a Tiezzo il 4 settembre di due anni fa a causa di un incidente. G.M.D., 51 anni, presidente del coro Quattro molini di Azzano Decimo, è stato strappato ai suoi cari. Al volante della Alfa Romeo Mito che lo ha investito c’era A. S., 21 anni, di Azzano Decimo, che solo pochi mesi prima era approdata alla finale del talent show “The voice of Italy”, nel team di Francesco Renga. Ieri la giovane, difesa dall’avvocato Fabio Gasparini, ha chiuso il conto con la giustizia. Dinanzi al gup Giorgio Cozzarini ha patteggiato un anno e due mesi di reclusione, pena sospesa. Il giudice ha disposto la sospensione della patente per due anni. I familiari non si sono costituiti parte civile: con l’assicurazione è stato raggiunto un accordo per il risarcimento. D. stava pedalando in bicicletta sulla banchina laterale che costeggia la provinciale 14. Era mezzogiorno, il sole splendeva. L’Alfa Romeo Mito procedeva nella stessa direzione. All’improvviso l’automobilista ha perso il controllo del veicolo, invadendo la banchina laterale e investendo la bicicletta. D. è deceduto sul colpo per i gravi traumi riportati, la cantante è stata portata via in ambulanza, in stato di choc. Ai carabinieri di Azzano Decimo, che hanno effettuato i rilievi dell’incidente, la giovane ha riferito che nell’abitacolo dal finestrino aperto era entrata una vespa: per questo aveva perso il controllo del veicolo. La difesa dei familiari ha sollecitato al pm Pier Umberto Vallerin, all’epoca titolare dell’indagine, una consulenza tecnica sui cellulari, poi concessa. I dati sono stati incrociati con le immagini di una telecamera privata, installata in una villa, che ha ripreso l’incidente. Nel capo di imputazione il pm Monica Carraturo, subentrato al collega, ha ipotizzato che la giovane avesse perso il controllo veicolo «per distrazione anche legata all’utilizzo del cellulare», ma il gup Giorgio Cozzarini, nella motivazione letta in udienza, ha specificato invece che «è verosimile, ma non è certo» l’uso del telefonino. Nel procedimento approdato dinanzi al gup peraltro, questo aspetto non è stato oggetto di accertamento. (Dal Messaggero Veneto del 05.03.2020).

I suoi cani fanno strage di animali, assolto

Dopo aver fatto strage di animali nel vicinato – la cagnolina meticcia Mila, dodici conigli, dodici polli e una gatta – le due rottweiler Kira e Cloe e il labrador Bobo giocavano docili e scodinzolanti con una bimba. Prima di quel 4 giugno 2017 i tre cani, di proprietà dell’imprenditore agricolo sacilese N. P., non avevano mai manifestato alcun segnale di aggressività nei confronti di altri animali. Sono invece sempre stati mansueti nei confronti degli uomini. Ieri il proprietario dei cani, difeso dall’avvocato Fabio Gasparini, è stato assolto dal giudice monocratico Milena Granata perché il fatto non costituisce reato. Era finito a processo per uccisione di animali, in quanto era stato ipotizzato un concorso colposo (in virtù di una presunta omessa custodia) nel reato doloso. Peccato che a commettere quest’ultimo fossero stati due animali. Poiché l’articolo del codice penale investe «chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale», si sarebbe arrivati a un paradosso: quello di dover accertare l’elemento soggettivo (la volontà di fare del male) negli stessi animali. Impossibile.È stato questo il tema centrale dell’arringa in punta di diritto dell’avvocato Gasparini. Il legale ha evidenziato inoltre come non ci fosse alcun elemento per ipotizzare un’omessa vigilanza. «Si è cercato di estendere la norma incriminatrice – ha osservato il legale – al proprietario degli animali, come soggetto di garanzia. Fra l’altro si sarebbe dovuto indagare, casomai, il detentore dei cani, non il proprietario, che in quel momento non si trovava in azienda. Non c’era nessun elemento di diritto Dal processo è emerso che la condotta del padrone non è stata affatto negligente, anzi, i cani erano perfettamente custoditi e ben tenuti nel loro recinto, erano addestrati. Manca dunque l’elemento di colpa». P. ha spiegato che gli animali si trovavano nel cortile deella sua azienda di allevamento, all’interno di una serie di recinzioni. Il proprietario ancora non si capacita come abbiano fatto quel giorno siano scappati. «Ora finalmente posso dormire tranquillo», P. ha accolto con sollievo la sentenza che lo ha scagionato, dopo due anni di pensieri. Ritrovarsi coinvolto in una vicenda giudiziaria per la prima volta e fra l’altro suo malgrado lo ha scombussolato. Kira, Cloe e Bobo sono ancora con lui. Di recente ha rinnovato il patentino come addestratore e i suoi animali si sono segnalati per la mansuetudine (Dal Messaggero Veneto del 26.02.2020)