LA NUOVA LEGGE SULL’OMICIDIO E LE LESIONI STRADALI: Possibile retromarcia sulla procedibilità d’ufficio in caso di ipotesi non aggravata di lesioni personali stradali gravi o gravissime

La nuova legge sull’omicidio stradale e sulle lesioni personali stradali gravi e gravissime potrebbe subire una parziale retromarcia dopo appena un anno dalla sua entrata in vigore: potrebbe venir meno la procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime. Secondo la riforma del processo penale attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, infatti, si potrebbe giungere a un equilibrato compromesso, ossia la permanenza della procedibilità d’ufficio solo nei casi di:

1) uso di alcol o droghe;

2) velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h in centri urbani e superiore di almeno 50/km orari su strade extraurbane;

3) circolazione contromano;

4) attraversamento con semaforo rosso;

5) inversione di senso di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;

6) sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

In tutti gli altri casi non rientranti in tale casistica la procedibilità sarebbe a querela. Si tratterebbe di un cambio di rotta rispetto a uno dei passaggi più contestati della legge n. 46 del 2016. In passato, infatti, le lesioni commesse violando le norme sulla circolazione stradale erano sempre procedibili a querela mentre con l’entrata in vigore dell’articolo 590 bis del Codice Penale, introdotto dalla L. 46/2016, la regola è diventata la procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime (con lesioni personali superiori a 40 giorni cagionate con comportamento colposo).

Di conseguenza, se un tempo l’inerzia o la mancanza di interesse alla proposizione della querela da parte del leso impediva l’avvio del procedimento penale, dopo l’entrata in vigore della L. 46/2016 il procedimento penale viene instaurato d’ufficio per il solo fatto che la lesione cagionata con comportamento colposo da circolazione stradale è superiore a 40 giorni. Alla luce di quanto esposto, a mio avviso, in attesa che la riforma attualmente in discussione venga approvata nei termini di cui sopra, per tutti i procedimenti ad oggi pendenti relativamente ai numerosissimi casi di ipotesi-base di reato di lesioni personali gravi o gravissime che non rientrano nei 6 punti sopra elencati, è oltremodo opportuno evitare che il procedimento penale si concluda in tempi brevi, mediante sentenza o emissione di decreto penale.

E’ noto, infatti, che nel processo penale la modifica legislativa che porti un favor al reo prevale sulla normativa sfavorevole in vigore al momento della commissione del fatto.

Nel caso di specie, pertanto, qualora la modifica legislativa venga definitivamente approvata (a tal proposito si evidenzia che il Governo ha posto la fiducia ed ha già incassato il via libera dal Senato) si potrebbe usufruire della nuova normativa con procedibilità a querela per tutte le lesioni superiori a 40 giorni derivanti da circolazione stradale salvo per quelle di cui ai 6 punti sopra indicati.

Ciò significa che, in caso di mancata proposizione ab origine e nei termini di legge della querela da parte del leso (il quale ad oggi non ha ragione di proporla, dal momento che la procedibilità è d’ufficio) o di eventuale, successiva remissione della stessa, il procedimento potrebbe concludersi favorevolmente mediante sentenza di “non doversi procedere per mancanza (o remissione) di querela”.

-avv. Fabio Gasparini-