Categoria: Responsabilità civile e risarcimento del danno

Schianto mortale a 17 anni, disposta la perizia sulla moto

Il pm Federico Facchin ha conferito l’incarico all’ingegner Luigi Battistella per la consulenza tecnica sulla moto Derby nell’ambito dell’indagine per omicidio stradale sull’incidente di sabato 5 agosto a San Vito nel quale ha perso la vita il diciassettenne G J S, di San Giovanni di Casarsa.

La polizia locale lo ha notificato ieri al legale della famiglia, avvocato Fabio Gasparini.

La consulenza sarà finalizzata a valutare lo stato di efficienza della moto e a verificare se ci siano state avarie di tipo meccanico. Il legale della famiglia si riserva di nominare un consulente di parte. Ancora da fissare la data d’inizio del lavoro del consulente. Il fascicolo resta aperto a carico di ignoti. Il conducente della Toyota Auris grigia contro la quale si è scontrata la moto Derbi, il sanvitese M.S., 52 anni, non è indagato. La dinamica dell’incidente è ritenuta chiara e tale da escludere responsabilità dell’automobilista. Stando alla prima ricostruzione degli agenti della polziai locale S. stava percorrendo via Treviso, a San Vito, in sella alla sua Derbi, con direzione San Vito-Villotta. La moto, in uscita dalla curva all’incrocio con via Sbrojavacca, ha lasciato sull’asfalto segni profondi di pneumatici e cavalletto.

Nel senso di marcia opposto sopraggiungeva la Auris di M.S., in direzione San Vito, che dagli accertamenti della polizia locale risultava tenere regolarmente la destra. La moto ha impattato contro la parte anteriore destra della vettura, in particolare contro lo pneumatico, spezzandosi in due. (Dal messaggero Veneto del 15.08.2017)

LA NUOVA LEGGE SULL’OMICIDIO E LE LESIONI STRADALI: Possibile retromarcia sulla procedibilità d’ufficio in caso di ipotesi non aggravata di lesioni personali stradali gravi o gravissime

La nuova legge sull’omicidio stradale e sulle lesioni personali stradali gravi e gravissime potrebbe subire una parziale retromarcia dopo appena un anno dalla sua entrata in vigore: potrebbe venir meno la procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime. Secondo la riforma del processo penale attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, infatti, si potrebbe giungere a un equilibrato compromesso, ossia la permanenza della procedibilità d’ufficio solo nei casi di:

1) uso di alcol o droghe;

2) velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h in centri urbani e superiore di almeno 50/km orari su strade extraurbane;

3) circolazione contromano;

4) attraversamento con semaforo rosso;

5) inversione di senso di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;

6) sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

In tutti gli altri casi non rientranti in tale casistica la procedibilità sarebbe a querela. Si tratterebbe di un cambio di rotta rispetto a uno dei passaggi più contestati della legge n. 46 del 2016. In passato, infatti, le lesioni commesse violando le norme sulla circolazione stradale erano sempre procedibili a querela mentre con l’entrata in vigore dell’articolo 590 bis del Codice Penale, introdotto dalla L. 46/2016, la regola è diventata la procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime (con lesioni personali superiori a 40 giorni cagionate con comportamento colposo).

Di conseguenza, se un tempo l’inerzia o la mancanza di interesse alla proposizione della querela da parte del leso impediva l’avvio del procedimento penale, dopo l’entrata in vigore della L. 46/2016 il procedimento penale viene instaurato d’ufficio per il solo fatto che la lesione cagionata con comportamento colposo da circolazione stradale è superiore a 40 giorni. Alla luce di quanto esposto, a mio avviso, in attesa che la riforma attualmente in discussione venga approvata nei termini di cui sopra, per tutti i procedimenti ad oggi pendenti relativamente ai numerosissimi casi di ipotesi-base di reato di lesioni personali gravi o gravissime che non rientrano nei 6 punti sopra elencati, è oltremodo opportuno evitare che il procedimento penale si concluda in tempi brevi, mediante sentenza o emissione di decreto penale.

E’ noto, infatti, che nel processo penale la modifica legislativa che porti un favor al reo prevale sulla normativa sfavorevole in vigore al momento della commissione del fatto.

Nel caso di specie, pertanto, qualora la modifica legislativa venga definitivamente approvata (a tal proposito si evidenzia che il Governo ha posto la fiducia ed ha già incassato il via libera dal Senato) si potrebbe usufruire della nuova normativa con procedibilità a querela per tutte le lesioni superiori a 40 giorni derivanti da circolazione stradale salvo per quelle di cui ai 6 punti sopra indicati.

Ciò significa che, in caso di mancata proposizione ab origine e nei termini di legge della querela da parte del leso (il quale ad oggi non ha ragione di proporla, dal momento che la procedibilità è d’ufficio) o di eventuale, successiva remissione della stessa, il procedimento potrebbe concludersi favorevolmente mediante sentenza di “non doversi procedere per mancanza (o remissione) di querela”.

-avv. Fabio Gasparini-

Scatola nera installata sull’auto in tilt, ristoratore pordenonese vince causa contro l’assicurazione

Ristoratore pordenonese fa causa all’assicurazione che non lo risarcisce dopo l’incidente perché la scatola nera con Gps installata sull’auto non registra l’impatto con un secondo veicolo e anzi rileva, per errore, una velocità superiore al limite. E la vince.
Sono le 2 di notte dell’8 gennaio del 2014 quando la Volkswagen Golf del ristoratore viene urtata da una Fiat Punto che non rispetta lo stop e finisce nel fosso dopo l’impatto. Nella constatazione amichevole lo stesso conducente della Fiat Punto ammette la responsabilità. Ma alla richiesta risarcitoria inviata dal ristoratore alla sua compagnia assicurativa, la Unipolsai, non segue alcun riscontro. Dai dati del dispositivo Unibox installato sulla vettura, una sorta di scatola nera dotata di Gps che rileva velocità e localizza la posizione dell’auto, emerge un quadro diverso: l’urto fra i due veicoli non risulta. L’avvocato Fabio Gasparini, che assiste il ristoratore, obietta che le condizioni meteo avverse e in particolare la fitta nebbia potrebbero aver mandato in tilt il sistema. Per uscire dall’impasse, il ristoratore decide di fare causa alla Unipolsai per ottenere il risarcimento del danno. La tesi difensiva viene confermata dal consulente tecnico Pierluigi Zamuner, il quale confuta le risultanze della scatola nera, sottolineando che l’urto fra i due mezzi c’è stato e che l’accelerometro non l’ha registrato perché si è trattato di una collisione di striscio. Quanto alla velocità, secondo l’ingegner Zamuner la Golf procede a meno di 50 chilometri orari e non ai 104 rilevati dalla scatola nera. Come mai un tale divario? La velocità rilevata è legata alla qualità del segnale Gps, in caso di errata localizzazione dell’auto, viene calcolata in modo sbagliato. Il giudice di pace Alessio D’Andrea ha pertanto condannato Unipolsai a pagare i danni dell’auto al ristoratore per un totale di 5.100 euro, oltre agli interessi. (Dal Messaggero Veneto del 05.05.2017)