Anno: 2014

Responsabilità del proprietario dell’immobile per morte dell’inquilino

 

Il caso

A seguito di esplosione dovuta ad una fuga di gas consentita dallo stato di fatiscenza dell’impianto di riscaldamento, un immobile crolla e così procura lesioni mortali al suo inquilino. In riforma della sentenza assolutoria di primo grado, la Corte d’Appello condanna il proprietario dell’immobile per omicidio colposo, valorizzando la specifica posizione di garanzia in capo al medesimo, la mancata adozione di idonei dispositivi volti a impedire fughe di gas in assenza di fiamma nonché la marcata difformità dell’impianto di riscaldamento rispetto alle norme cautelari di settore. Avverso detta pronuncia l’imputato propone ricorso per Cassazione evidenziando, tra l’altro, che la persona offesa aveva piena libertà ed autonomia nella gestione dell’immobile, tanto che la stessa aveva il compito di seguire sotto ogni aspetto i relativi lavori di ristrutturazione, compresi gli interventi sull’impianto di riscaldamento.

La decisione

La Suprema Corte non condivide l’impugnativa. È corretto il richiamo del Giudice di merito al consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui «deve ritenersi responsabile a titolo di omicidio colposo il proprietario che abbia ceduto a terzi il godimento di un appartamento dotato di un impianto per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, qualora l’evento lesivo sia riconducibile al cattivo funzionamento di tale impianto, atteso che il proprietario di un immobile è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti del cessionario delle facoltà di godimento del bene; posizione di garanzia, in virtù della quale il proprietario è tenuto a consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali». Non ha rilievo, pertanto, il fatto che la persona offesa si sia fatta carico della ristrutturazione dell’immobile; tale circostanza è «di per sé inidonea a sollevare il proprietario dalla posizione di garanzia allo stesso rigorosamente ascritta dal sistema, in ragione del particolare legame esistente tra la persona del proprietario e il bene su cui incide il relativo potere dominicale (cui risulta indissolubilmente connessa la correlativa responsabilità in ordine ai danni dallo stesso bene provocati a terzi)», almeno quando sia assente, come nel caso di specie, «un formale, chiaro ed inequivoco trasferimento di detta responsabilità in capo ad altro soggetto». Tanto meno rileva, per escludere la responsabilità dell’imputato, la complessità tecnica degli adempimenti necessari a rendere l’impianto adeguato alle prescrizioni di settore. La Corte evidenzia, infatti, che il proprietario dell’immobile era senz’altro consapevole della vetustà dell’impianto di riscaldamento e delle conseguenti situazioni di rischio che potevano interessare chiunque avesse utilizzato il fabbricato. Pertanto, non avesse voluto/potuto rendere l’impianto conforme alla normativa, l’imputato avrebbe dovuto perlomeno impedire l’utilizzazione dell’immobile da parte di terzi. Di qui la colpa idonea a integrare gli estremi del delitto contestato. (da Danno e Responsabilità 11/2013)

 

Danneggia un camion e ferisce tre poliziotti: Patteggia 6 mesi e torna libero

Aveva litigato con un collega, sostenendo di avere subìto un furto di gasolio dal serbatoio, accanendosi contro un mezzo pesante, del quale aveva pure rotto un finestrino. Un autotrasportatore ucraino, I. H., 37 anni, è stato arrestato dagli agenti delle squadre volanti della questura di Pordenone nella notte tra martedì e ieri. Il camionista era in sosta al parcheggio dell’Electrolux di via Brentella a Porcia. Le volanti sono state chiamate sul posto intorno alle 22.30 da un altro autotrasportatore, il quala eveva denunciato che l’ucraino – forse a causa dei fumi dell’alcol – aveva inveito nei suoi confronti e si era accanito contro un camion posteggiato vicino al suo: lo colpiva violentemente con calci, pugni e addirittura con forti testate. Nel grande spiazzo antistante l’ingresso sud dello stabilimento purliliese a quell’ora c’era una ventina di autocarri e diversi camionisti hanno assistito alla scena, svegliati dalle urla e dai rumori prodotti dall’ucraino. Quando le volanti sono arrivate sul posto, lo straniero pareva essersi tranquillizzato. Ma, alla vista degli agenti, ha sostenuto di essere rimasto vittima di un furto. Agli inviti alla calma, ha risposto con spintoni, opponendosi all’identificazione e procurando lesioni, guaribili in 3-5 giorni, a tre poliziotti. Per l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, è scattato quindi l’arresto. Condotto in tribunale a Pordenone con ancora sul volto i segni delle testate inferte alle lamiere del mezzo pesante, ieri mattina è stato processato per direttissima dal giudice Eugenio Pergola, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamenti. Su richiesta del pm Annita Sorti è stato convalidato l’arresto e il difensore dell’ucraino, l’avvocato Fabio Gasparini, ha patteggiato per lui sei mesi di reclusione (pena sospesa). L’autotrasportatore è stato poi rimesso in libertà e ha potuto ripartire alla volta dell’Ucraina. (dal Messaggero Veneto del 27.02.2014)

Risarcimento danni per il convivente

Il caso

 

Un operaio, mentre è intento al lavoro in un cantiere edile, precipita nella tromba dell’ascensore e si procura gravissime lesioni. Agiscono per il risarcimento del danno sia lui, sia sua moglie; quest’ultima lamenta il danno non patrimoniale subito personalmente a seguito dell’accaduto. I giudici del merito respingono la domanda della donna nella considerazione che la domanda era stata da lei proposta sul presupposto del rapporto di coniugio, senza allegare altri fatti a fondamento, benché all’epoca del fatto i due erano soltanto fidanzati ed il matrimonio era sopravvenuto rispetto all’incidente; aggiungono pure che le conseguenze dannose a carico della signora erano derivate dalla sua scelta di contrarre matrimonio con un soggetto le cui lesioni s’erano già tutte determinate e consolidate. La moglie propone, allora, ricorso per cassazione, per far valere, innanzitutto, di avere svolto l’originaria domanda con la precisazione che all’epoca dell’incidente lei ed il danneggiato già convivevano, sostenendo, altresì, che il successivo matrimonio comprovava la continuità e la stabilità della relazione e la scelta consapevole di sposare un soggetto leso è da porre in stretta relazione proprio con la natura di quel rapporto di convivenza che legittimava la richiesta di liquidazione del danno.

 

La decisione

 

La S.C. accoglie il ricorso. Dopo avere premesso l’evoluzione giurisprudenziale in merito al danno subito dalla c.d. vittima secondaria, in caso di sopravvivenza della vittima c.d. primaria, i giudici di legittimità fanno riferimento a quei precedenti che hanno riconosciuto hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito anche al convivente more uxorio del danneggiato, quando risulti dimostrata una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale. In particolare, secondo la sentenza in commento il riferimento fatto ai “prossimi congiunti” della vittima c.d. primaria quali soggetti danneggiati iure proprio a cagione del carattere plurioffensivo dell’illecito, di cui alle decisioni meno recenti, deve oggi essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno ed a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (se ed in quanto queste siano allegate e dimostrate quale danno-conseguenza), a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali. Affinché si configuri la lesione di un interesse a rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. In particolare, i riferimenti costituzionali non sono gli artt. 29 e 30 della Costituzione, si che detto legame debba essere necessariamente strutturato come un rapporto di coniugio, ed a questo debba somigliare, quanto piuttosto l’art. 2 Cost., che attribuisce rilevanza costituzionale alla sfera relazionale della persona, in quanto tale. (Dalla rivista Danno e Responsabilità n. 7/2013)