Anno: 2014

Aspettativa “negata”, risarcito

 

Un dipendente della Provincia va in aspettativa per frequentare un dottorato: lui sostiene che dev’essere pagato e al secondo grado di giudizio gli viene data ragione, ma l’ente intermedio decide di rivolgersi anche in Cassazione e soccombe anche in quest’ultimo grado di giudizio. Una vicenda che ha trovato la parola fine dopo oltre un decennio, quella approdata ieri in consiglio provinciale, dove si è approvato, all’unanimità, un debito fuori bilancio di 3.906 euro, per il risarcimento di spese legali. In tutto, dunque, a questa persona, non residente in provincia e da tempo non più dipendente dell’ente che la governa, sono stati restituiti da quest’ultimo 103.906 euro. Il consigliere all’opposizione Fabio Gasparini ha chiesto in aula all’assessore provinciale al Bilancio, Michele Boria, di ripercorrere la vicenda. Il dipendente (inquadrato nel settore Politiche europee) entrò in aspettativa per il periodo dal 13 gennaio 2003 al 4 aprile 2005. Il tutto per frequentare un corso di dottorato. Per la Provincia il suo dipendente non doveva, in quel periodo, essere retribuito, per quest’ultimo sì: la questione finì in tribunale. Al primo grado vinse la Provincia, in appello il dipendente, che ricevette 100 mila euro: somma che teneva conto di tutti gli adempimenti e degli interessi maturati negli anni. Ma si è deciso di ricorrere in Cassazione: è stata confermata la sentenza d’appello e condannato l’ente di largo San Giorgio a risarcire pure le spese legali. Ieri si è riconosciuto il relativo debito fuori bilancio. Gasparini ha chiesto al consiglio «un impulso: invii la sentenza alla Corte dei conti». Per il consigliere, la giurisprudenza in questione, negli ultimi anni, rispetto a un paio di lustri fa, è ormai consolidata. «Le sentenze di Cassazione negli ultimi anni davano ormai per assodato che in questi casi d’aspettativa, per quei motivi, la retribuzione è riconosciuta – continua Gasparini –. Ma si è impugnata la sentenza d’appello: decisione corretta o danno erariale? Decida la Corte dei conti». Durante il consiglio provinciale è stata approvata la relazione sullo stato di gestione delle funzioni spettanti in materia di rifiuti per il 2013. Tra i dati è emersa una percentuale media di differenziata elevata, ma ormai è riconosciuto all’unanimità che conterà sviluppare il fattore qualità dei rifiuti raccolti, per i benefici nelle tasche dei cittadini. (Messaggero Veneto 17.07.2014)

 

Il sito internet gli dà del ladro e lui denuncia

LONGARONE. Il sito è tornato in rete. Ma il blogger che cura www.vajont.info è di nuovo sotto processo per diffamazione. T. D. F., che è difeso dall’avvocato Gino Sperandio stavolta se l’è presa con l’ex presidente di Longarone Fiere, G. D. L., che si è costituito parte civile con il legale di fiducia Fabio Gasparini. T. D. F. gli ha dedicato parole tipo «dominus dell’altrettanto mafiosa fiera di Longarone», «faccendiere ipocrita», «frequentatore e produttore di delinquenti sindaci» e «ladro nel pubblico e ladro nel privato». G. D. L. ne ha avuto abbastanza, decidendo di procedere: «Posso sentirmi dare del lobbista», ha commentato fuori onda, «ma sicuramente non del ladro. È inaccettabile, oltre che falso».

La vicenda è approdata ieri mattina in tribunale, davanti al giudice Cristina Cittolin e alla pubblico ministero Maria Luisa Pesco. Se ne riparlerà il prossimo 14 luglio.

Nel marzo 2012, il sito con il provider in Arizona era stato riaperto, dopo essere stato oscurato un mese prima dal tribunale di Belluno, in seguito ad una denuncia per diffamazione dei deputati Domenico Scilipoti e Maurizio Paniz presentata da quest’ultimo. Il Tribunale del Riesame di Belluno aveva accolto il ricorso contro la chiusura della pagina web avanzato da circa 200 provider italiani riuniti nell’associazione Assoprovider, patrocinati dall’avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito.

Con una decisione mai assunta prima in Italia, il giudice per le indagini preliminari che aveva disposto il sequestro, Aldo Giancotti, aveva infatti inibito ai provider italiani l’accesso a vajont.info, perchè responsabile di diffamazione. Adesso c’è questa denuncia da parte di G.D.L. (g.s.) – Dal Corriere delle Alpi 24.06.2014

Danno biologico di natura psichica per soggetto che ha percepito lucidamente l’approssimarsi della morte

 

In caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dell’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima

Il caso

La piccola B. è trasportata sulla bicicletta condotta dalla sorellina C. Questa, giunta ad un incrocio della strada pubblica, svolta a sinistra, invadendo l’opposta corsia di marcia dalla quale proviene una vettura a velocità eccessiva. L’impatto è fatale per la bambina trasportata sulla bicicletta. I suoi genitori citano in giudizio l’automobilista e la sua compagnia assicuratrice per il risarcimento di tutti i danni, sia propri che ereditari. I giudici del merito stabiliscono che v’è stato il paritetico concorso causale nella causazione del sinistro, essendosi lo stesso verificato per comportamenti gravemente imprudenti dei due conducenti dei veicoli. Alla conducente della bicicletta doveva, infatti, essere imputata non solo la violazione dell’obbligo di dare la precedenza, ma anche una gravissima imprudenza, considerato che la manovra, tra l’altro, era stata effettuata con un mezzo notevolmente lento, per di più appesantito anche dalla presenza della sorella minore, privo di dispositivi di indicazione direzionale. Al conducente della vettura, invece, doveva imputarsi l’aver tenuto una velocità superiore a quella consentita. I giudici del merito dichiarano, però, irrisarcibile il danno biologico e quello morale richiesti jure ereditario, in considerazione dell’estrema esiguità del tempo intercorso tra l’evento lesivo e il decesso della bambina. I suoi genitori propongono, allora, ricorso per cassazione, non condividendo il principio secondo cui l’esiguità del tempo trascorso tra l’incidente ed il decesso precluderebbe la configurabilità di un danno risarcibile jure ereditario, sia sotto il profilo del danno biologico che di quello morale.

La soluzione della Corte di Cassazione

La S.C. accoglie il ricorso, ribadendo che, in caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dell’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima. La Corte di legittimità affida, dunque, al giudice del rinvio il compito di motivare in ordine alla rilevanza ed all’incidenza non solo della durata dell’intervallo tra lesione e morte (ai fini della valutazione dell’esistenza e della consistenza del danno), ma anche sulla intensità della sofferenza provata dalla minore. (da Danno e Responsabilità 6/2007)