Piazza sconnessa, cade con la bici

SAN VITO – Quanto dovrà attendere ancora la sistemazione, per lo meno parziale, del piazzale di fronte alle attività commerciali all’ombra del campanile di Madonna di Rosa, a San Vito? Se lo chiedono gli utenti della zona, dove la pavimentazione è sempre più sconnessa. E c’è chi si fa male: è successo sabato sera a un ciclista sanvitese, feritosi al volto. Come ha raccontato, stava percorrendo il piazzale, quando la ruota anteriore della sua bicicletta si è incastrata tra le mattonelle sconnesse accanto a un tombino. Inevitabile il balzo in avanti: il sanvitese ha battuto il volto a terra. Perdeva molto sangue da un taglio sullo zigomo sinistro, subito gonfiatosi, e si è recato al pronto soccorso, dove gli sono stati applicati tre punti di sutura. Ora sta valutando con un legale (avvocato Fabio Gasparini di Pordenone ndr) di inoltrare una richiesta di risarcimento al Comune. E sul luogo, ieri mattina, un automobilista, riferendosi proprio al punto del piazzale in questione, ha osservato: «Possibile che si possa lasciare la pavimentazione in questo stato? Su quella buca le sospensioni della mia auto hanno appena preso un bel colpo». Eppure, da anni la situazione del malconcio piazzale è nota. Le mattonelle che ne formano la pavimentazione, realizzata negli anni Novanta, sono sconnesse o formano avvallamenti che a loro volta, in caso di pioggia, diventano grandi pozzanghere. Anche la viabilità avrebbe bisogno di essere regolata, magari con nuova segnaletica. Il Comune ha ipotizzato, nei mesi scorsi, un intervento radicale, ma dai costi rilevanti e dunque dai tempi ancora indefiniti: l’idea sarebbe quella di realizzare una rotatoria all’ingresso del piazzale, per poi procedere con la sua sistemazione. Nell’attesa, si chiedono gli utenti della zona, non si possono almeno sistemare i punti che più ne necessitano? (a.s.) Dal Messaggero Veneto del 26.01.2014

RESPONSABILITÀ DEL PRIMARIO OSPEDALIERO

Il primario ospedaliero – che, ai sensi del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7, ha la responsabilità dei malati della divisione e il connesso obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire – deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano i degenti nonché delle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o a mezzo di interpello degli operatori sanitari) e indipendentemente dalla responsabilità di questi ultimi, e tanto allo scopo di vigilare sulla esatta impostazione ed esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di adottare tempestivamente i provvedimenti richiesti da eventuali emergenze.

Il caso

Una partoriente subisce gravissimi danni alla persona a seguito del parto naturale eseguito in ospedale. Nel corso del giudizio di responsabilità intentato contro la ASL, l’operatore ed il primario del reparto ospedaliero si accerta che la grave scoliosi dorso – lombare con asimmetria del bacino, dalla quale era affetta la signora, imponeva l’adozione del parto cesareo, per le prevedibili difficoltà di fuoriuscita del feto e per le eventuali lacerazioni di parti molli in relazione a manualità compressive, rischio certamente presente anche in parti del tutto normali, ma di gran lunga maggiore nella fattispecie. In tale contesto, l’opzione per il parto naturale era stata, secondo i giudici del merito, una imperdonabile leggerezza, anzi una vera imprudenza, tanto più grave in quanto il ginecologo, che era lo specialista di fiducia della partoriente, non poteva ignorare la particolare conformazione fisica della sua paziente.

A tale negligenza andava poi aggiunta quella di non avere tempestivamente effettuato una adeguata terapia antibiotica, consentendo, in un territorio ad alta infettività, l’attecchimento di germi patogeni. I convenuti vengono, dunque, condannati al risarcimento del danno.

Essi propongono ricorso per cassazione ed, in particolare, il primario ospedaliero torna a ribadire la propria estraneità ai fatti, atteso che egli, che non aveva presenziato né al ricovero, né al parto, si era per altro verso trovato nell’impossibilità di avere contezza delle complicazioni lacerative verificatesi durante l’espulsione de feto, in ragione della loro mancata menzione nella cartella clinica e del volontario abbandono del nosocomio da parte della paziente.

La decisione

La S.C. rigetta sul punto il ricorso, enunciando il principio di diritto sopra massimato, relativo alle responsabilità connessealla posizione apicale del primario. In tal senso conferma la correttezza e la congruità della motivazione adottata dai giudici del merito, laddove essi hanno affermato che il primario avrebbe dovuto, in via preventiva e generale, emanare direttive appropriate in ordine alle situazioni in cui era necessario ricorrere al taglio cesareo e, comunque, vigilare sull’attività dei propri subordinati prima, durante e dopo il parto, assumendo specifiche informazioni su ogni caso presente in reparto e controllando la congruità delle terapie praticate. (Tratto dalla rivista Danno e responsabilità 3/2011 – Ipsoa).

Omicidio colposo in incidente stradale

Cassazione penale, sez. IV, 20 settembre 2011 (5 ottobre 2011), n. 36067 – Pres. Brusco – Rel. Piccialli – Ric. C.

Per accusare il conducente di una autovettura di velocità eccessiva e, comunque, non consona allo stato dei luoghi (art. 141 C.d.S.), così da ritenerlo responsabile della morte occorsa a terzi in sinistro stradale, vanno accertatela prevedibilità della situazione di pericolo e la possibilità di avvistare detta situazione, che avrebbe dovuto indurre il conducente medesimo a rallentare.

Il caso

Per effetto di un precedente tamponamento, un autoarticolato si ferma in autostrada di traverso, ostruendo completamente il traffico nella carreggiata e lasciando pure cadere sull’asfalto parte dei fanghi di conceria trasportati. Una delle autovetture che sopraggiungono nella corsia di sorpasso non riesce ad arrestarsi e collide violentemente con l’autoarticolato: nell’urto muore la trasportata.

I giudici di primo e secondo grado addebitano il tragico evento al conducente di detta autovettura, sulla scia delle conclusioni del nominato CTU, secondo il quale l’imputato guidava ad una velocità non consentita e, comunque, non rispondente alla prudenza richiesta dalla situazione (art. 141 C.d.S.).

Detta velocità veniva dedotta dalle tracce di frenata sulla fanghiglia, che copriva il piano viabile a tratti, dalla posizione finale dell’automezzo e dalla violenza dell’impatto, superiore a quella di altri veicoli, pure coinvolti nell’incidente senza gravi conseguenze.

Innanzi alla Cassazione il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della pronuncia d’appello, non solo perché non v’era certezza sulla velocità di marcia tenuta dall’imputato al momento del sinistro nonché sul limite di velocità da ritenersi

consentito, ma soprattutto perché, onde accertare la congruità della velocità, bisognava tener conto dello stato dei luoghi, ma era pacifica l’assoluta imprevedibilità della situazione di pericolo originatasi dal primo tamponamento posto in essere dall’autoarticolato.

La decisione

La Suprema Corte ritiene evidente il vizio logico-giuridico della pronuncia d’appello, che accusa l’imputato di aver tenuto una velocità non consona allo stato dei luoghi, pur in presenza di circostanze di fatto del tutto imprevedibili.

Per la Cassazione resta valido il principio secondo cui il comportamento di chi ostruisce la carreggiata stradale, ponendosi di traverso con l’autovettura, non interrompe il nesso di casualità tra la condotta colposa dei conducenti dei veicoli sopraggiunti e gli eventi collisivi verificatisi; va condiviso, inoltre, che, in caso di infortunio subito da terzi, l’utente della strada è esente da penale responsabilità solo quando la sua condotta è immune da qualsiasi addebito e, dunque, semplice occasione dell’evento. Ma la colpa dell’agente – rileva pure la Corte – è ipotizzabile solo quando l’evento dannoso sia prevedibile ex ante, potendo l’agente avvertire in anticipo quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo; per l’eventuale condanna, inoltre, bisogna interrogarsi se la condotta appropriata (c.d. comportamento alternativo lecito) avrebbe o no evitato l’evento.

Orbene, la Cassazione avverte che il presunto eccesso di velocità è stato malamente ancorato dai giudici di merito a dati equivoci e, comunque, non determinanti, come quello sulla diversa entità delle conseguenze del tamponamento su altri

veicoli, non meglio precisati.

In ogni modo, la sentenza impugnata prende atto che la situazione di pericolo in cui si era imbattuto l’imputato non era

prevedibile: alla totale ostruzione della carreggiata ed alla fanghiglia a terra si erano aggiunte la «ridotta possibilità di avvistamento dell’autoarticolato posto di traverso, in quanto gli automobilisti che sopraggiungevano potevano solo intravedere i quattro catadiottri di colore giallo situati sulla fiancata desta dell’automezzo» ed la «conformazione curvilinea della strada». La medesima sentenza, pertanto, non può legittimamente addebitare all’imputato di aver tenuto una velocità inidonea alla detta (imprevedibile) situazione di pericolo. (Tratto dalla rivista Danno e responsabilità 11/2011 – Ipsoa).