Categoria: Diritto Civile

Danno da fermo tecnico in incidente stradale

Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2012, n. 6907 – Pres. Spagna Musso – Est. D’Amico

È possibile la liquidazione equitativa del danno cd. da “fermo tecnico” anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.

Il caso

Il sig. P. ottiene in giudizio il risarcimento del danno subito dalla propria autovettura in occasione di un sinistro stradale.

Tuttavia, il giudice del merito non riconosce in suo favore il risarcimento del danno da fermo tecnico in quanto non specificamente oggetto di prova.

Il sig. P. propone, allora, ricorso per cassazione, sostenendo che, in ordine a questo danno, il giudice deve decider secondo equità, senza la necessità che il danneggiato articoli una specifica prova.

La decisione

La S.C. accoglie la tesi del ricorrente e cassa la sentenza im-pugnata. Spiega, infatti, che è possibile la liquidazione equitativa del danno subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.

L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione, ecc.) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

I precedenti

In precedenza, cfr. in conformità Cass. 9 novembre 2006, n. 23916, nonché, in motivazione, Cass. 27 gennaio 2010, n. 1688. Tuttavia, occorre segnalare sul tema il contrasto giurisprudenziale tra le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza in commento ed altro orientamento, il quale sostiene che il c.d. “danno da fermo tecnico” del veicolo incidentato

non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, quale conseguenza automatica dell’incidente, ma necessita di esplicita prova che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, quanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno (quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi). In tal ultimo senso, cfr. Cass. 9 marzo 2011, n. 5543, nonché, in precedenza, Cass. 19 novembre 1999, n. 12820.

La dottrina

S. Argine, La ritrovata valorizzazione dell’esigenza probatoria in ambito risarcitorio, in Resp. civ. e prev., 2012, 122, che tratta, appunto, del danno da fermo tecnico, del rifiuto del concetto di danno in re ipsa come obiettivo faticosamente raggiunto dalla giurisprudenza, nonché del contenuto della prova necessaria per ottenerne il riconoscimento. Dello stesso autore e sullo stesso tema, cfr. anche Cessione del credito risarcitorio e noleggio di vettura sostitutiva: profili interpretativi, in Resp. civ. e prev., 2011, 2462. (Tratto dalla rivista Danno e responsabilità 7/2012 – Ipsoa).

Fiera negata, la Pro si rivolge ai legali

SAN VITO AL TAGLIAMENTO. La mancata partecipazione della Pro San Vito alla Sankt Veiter Wiesenmarkt: le annunciate lettere di Pro loco e Comune partiranno nelle prossime ore verso la gemellata Sankt Veit, ma il direttivo della Pro, come riferisce il presidente Luigi Sandri, ancora si riserva «la decisione sulle eventuali dimissioni». Non si sarebbe ancora appreso il contenuto della missiva del Comune, a dire di Sandri determinante per prendere la decisione. Il sindaco, Antonio Di Bisceglie, ha fatto sapere che è pronta, ribadendo che esprimerà «disagio e disappunto» ma invitando a chiarire, nello spirito di rafforzamento dei legami tra cittadine.

I contenuti della missiva della Pro sono noti. È indirizzata all’amministrazione di Sankt Veit, al direttore della fiera e, per conoscenza, ai gestori dell’Osteria San Vito. Si rimarca che anche negli ultimi tre anni l’entusiastica partecipazione dei volontari sanvitesi con uno stand di prodotti tipici è stata «ripagata dal sincero apprezzamento dei tanti visitatori». E siaggiunge: «Sicuri dell’assenza di motivi d’attrito, si era certi di parteciparvi anche stavolta, A fronte del solo «non c’è posto» austriaco, si è saputo dell’assegnazione all’Osteria San Vito, col cui titolare ci sono stati dei colloqui, dai quali sarebbe emerso che «non fu lui a richiedere di prendere il nostro posto», bensì gli sarebbe «stato assegnato a sua insaputa».

Il problema erano forse i prezzi troppo bassi? Non per la Pro San Vito: nel 2011 li ha aumentati del 23 percento, nel 2012 di un ulteriore 20 percento. Si ricordano impegno del Comune (operai e autorità sempre presenti alla fiera) e il puntuale pagamento della quota di partecipazione, «sobbarcandoci, in questi ultimi due anni, anche l’estinzione di un debito con l’erario austriaco» (ndr per 8.300 euro, in buona parte risalente al passato, per il direttivo della Pro, ndr). Esternando, quindi, il «rammarico» per la «immotivata, esclusione» si afferma: «Ci vediamo costretti, in accordo con l’amministrazione, a tutelare legalmente il nostro buon diritto, diffidando chiunque all’uso di parole, marchi, simboli, che possano in qualche modo far credere che stand diversi da quello della Pro San Vito siano riconducibili ad essa, al gemellaggio e al Comune di San Vito».

(Tratto dal Messaggero Veneto di Pordenone del 8 settembre 2013)

Lancia scatolone all’operaio Condannato un manager

La tensione tra il direttore dello stabilimento della Sageprint di via Zanussi e un ex dipendente finisce in tribunale con processi incrociati. Il primo, G.A., 61 anni, di Lonigo, assistito dall’avvocato Romeo Bianchin, è stato condannato dal giudice di pace Alessio D’Andrea, per lesioni e ingiurie, a 420 euro di multa e al risarcimento di mille euro al secondo.
Nel settembre 2010, secondo il capo di imputazione, durante un turno di lavoro, A. avrebbe offeso l’onore e il decoro del dipendente della Sageprint M. R., 45 anni, di Pordenone, definendolo «fanullone», lanciandogli contro uno scatolone e procurandogli lesioni al braccio guaribili in 12 giorni.
R., assistito dall’avvocato Fabio Gasparini, stava movimentando alcuni scatoloni del peso di 20 chili: il direttore lo aveva invitato a non fare rumore e lui non aveva risposto. Da qui sarebbe scaturita la reazione. A seguito della denuncia, R. era stato licenziato – provvedimento impugnato davanti al giudice del lavoro – e A. lo aveva denunciato per calunnia sostenendo che si era inventato tutto. Per questo procedimento è stata fissata per il 3 luglio l’udienza preliminare.