Anno: 2019

CONSULENZA DELLO STUDIO GASPARINI NELL’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016

Euro&Promos F.M. S.p.A., azienda leader nel settore del facility management con oltre 800 cantieri in tutta Italia e oltre 5.000 lavoratori impiegati, è la prima società di servizi del Friuli Venezia Giulia e tra le prime in Italia nel settore multiservizi ad aver ottenuto la certificazione del proprio sistema anti corruzione secondo lo standard internazionale ISO 37001. L’azienda ha completato un percorso articolato e specifico e, dopo adeguati controlli, la certificazione è stata rilasciata dall’ente SQS, un ente autorevole e indipendente, evidenza concreta sia dell’assenza di carenze organizzative, sia dell’adozione di un efficace e idoneo modello organizzativo anti-corruzione. L’esistenza di un approccio sistemico per la gestione della prevenzione alla corruzione rappresenta un elemento distintivo e antesignano rispetto ai competitors. La certificazione ISO 37001 è uno strumento che dimostra che è possibile andare oltre il rispetto dei requisiti minimi legali e adottare pratiche di prevenzione e contrasto della corruzione.

Tifoso assolto dopo Inter – Pordenone allo Stadio Meazza

Lo storico match di Coppa Italia Inter-Pordenone non ha solo dato lustro al club neroverde e lasciato un segno nella storia, il 12 dicembre 2017. Quattro tifosi pordenonesi sono stati raggiunti da un decreto penale di condanna ai sensi della legge Maroni, due perché sono stati trovati con torce illuminanti per i segnali nautici ai controlli prima dell’ingresso nello stadio Meazza, altri due perché sono stati immortalati con artifici pirotecnici in mano dalle telecamere sugli spalti.Il tribunale ordinario di Milano aveva calcolato una pena finale di 7.250 euro di multa per tre tifosi (una 47enne azzanese, un 23enne di Chions e un 28enne di origine albanese residente a Valvasone-Arzene) e di 13.500 euro per il quarto (un 35enne purliliese). Era scattato, oltre al procedimento penale, anche il daspo, che bandiva i quattro da tutti gli stadi e luoghi sensibili per periodi variabili. Nessun indagati, peraltro, era un ultrà: si trattava solo di tifosi occasionali, che volevano sostenere il Pordenone nell’impresa a Milano contro i nerazzurri.Sono state diverse le strategie difensive. Un operaio di 23 anni di Chions, difeso di fiducia dall’avvocato Fabio Gasparini in mandato congiunto con il collega Giovanni Adami di Udine, si è opposto al decreto penale di condanna. Rischiava, in base alla legge Maroni, dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione. Invece l’imputato è stato assolto in rito abbreviato dal gip Salvini di Milano (il magistrato delle sentenze sull’inchiesta delle calcio-scommesse). Per il giudice non costituisce reato il fatto che il tifoso fosse stato trovato in possesso di una torcia nautica illuminante al filtraggio pre-partita. Il giovane ha infatti consegnato spontaneamente la torcia alla Digos. È stata accolta la tesi difensiva illustrata dai legali Gasparini e Adami e corredata dalla giurisprudenza in materia in base alla quale fosse venuto meno il principio di offensività richiesto dal reato per il pericolo che può creare. Fra l’altro il giovane era incensurato. Il 23enne ha già “scontato” invece il Daspo di un anno. Non dovrà pagare pertanto la multa di 7.250 euro. La sentenza, secondo il legale Gasparini, costituisce un precedente importante.È riuscito a ottenere la messa alla prova (e dunque in caso di esito positivo avrà l’estinzione del reato e la fedina penale pulita) l’operaio purliliese di 35 anni difeso dall’avvocato Lorenzo Marcon. Durante i festeggiamenti sugli spalti un altro spettatore aveva passato un fumogeno al giovane, il quale lo aveva tenuto in mano solo per qualche secondo, prima di appoggiarlo per terra. Ma le telecamere lo hanno immortalato e così ha ricevuto il daspo di due anni e il decreto penale di condanna di 13.500 euro, neutralizzato ora dalla messa alla prova. Dal Messaggero Veneto del 11.07.2019

Omicidio e lesioni stradali: la Corte costituzionale limita l’automatismo della revoca della patente di guida ai casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti

Segnaliamo il testo del seguente comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Corte Costituzionale:

“La legge n. 41 del 2016 che ha introdotto il delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendone le sanzioni, ha superato il vaglio di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La Corte ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.