Categoria: Infortunistica

LA NUOVA LEGGE SULL’OMICIDIO E LE LESIONI STRADALI: Possibile retromarcia sulla procedibilità d’ufficio in caso di ipotesi non aggravata di lesioni personali stradali gravi o gravissime

La nuova legge sull’omicidio stradale e sulle lesioni personali stradali gravi e gravissime potrebbe subire una parziale retromarcia dopo appena un anno dalla sua entrata in vigore: potrebbe venir meno la procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime. Secondo la riforma del processo penale attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, infatti, si potrebbe giungere a un equilibrato compromesso, ossia la permanenza della procedibilità d’ufficio solo nei casi di:

1) uso di alcol o droghe;

2) velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h in centri urbani e superiore di almeno 50/km orari su strade extraurbane;

3) circolazione contromano;

4) attraversamento con semaforo rosso;

5) inversione di senso di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;

6) sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

In tutti gli altri casi non rientranti in tale casistica la procedibilità sarebbe a querela. Si tratterebbe di un cambio di rotta rispetto a uno dei passaggi più contestati della legge n. 46 del 2016. In passato, infatti, le lesioni commesse violando le norme sulla circolazione stradale erano sempre procedibili a querela mentre con l’entrata in vigore dell’articolo 590 bis del Codice Penale, introdotto dalla L. 46/2016, la regola è diventata la procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime (con lesioni personali superiori a 40 giorni cagionate con comportamento colposo).

Di conseguenza, se un tempo l’inerzia o la mancanza di interesse alla proposizione della querela da parte del leso impediva l’avvio del procedimento penale, dopo l’entrata in vigore della L. 46/2016 il procedimento penale viene instaurato d’ufficio per il solo fatto che la lesione cagionata con comportamento colposo da circolazione stradale è superiore a 40 giorni. Alla luce di quanto esposto, a mio avviso, in attesa che la riforma attualmente in discussione venga approvata nei termini di cui sopra, per tutti i procedimenti ad oggi pendenti relativamente ai numerosissimi casi di ipotesi-base di reato di lesioni personali gravi o gravissime che non rientrano nei 6 punti sopra elencati, è oltremodo opportuno evitare che il procedimento penale si concluda in tempi brevi, mediante sentenza o emissione di decreto penale.

E’ noto, infatti, che nel processo penale la modifica legislativa che porti un favor al reo prevale sulla normativa sfavorevole in vigore al momento della commissione del fatto.

Nel caso di specie, pertanto, qualora la modifica legislativa venga definitivamente approvata (a tal proposito si evidenzia che il Governo ha posto la fiducia ed ha già incassato il via libera dal Senato) si potrebbe usufruire della nuova normativa con procedibilità a querela per tutte le lesioni superiori a 40 giorni derivanti da circolazione stradale salvo per quelle di cui ai 6 punti sopra indicati.

Ciò significa che, in caso di mancata proposizione ab origine e nei termini di legge della querela da parte del leso (il quale ad oggi non ha ragione di proporla, dal momento che la procedibilità è d’ufficio) o di eventuale, successiva remissione della stessa, il procedimento potrebbe concludersi favorevolmente mediante sentenza di “non doversi procedere per mancanza (o remissione) di querela”.

-avv. Fabio Gasparini-

Scatola nera installata sull’auto in tilt, ristoratore pordenonese vince causa contro l’assicurazione

Ristoratore pordenonese fa causa all’assicurazione che non lo risarcisce dopo l’incidente perché la scatola nera con Gps installata sull’auto non registra l’impatto con un secondo veicolo e anzi rileva, per errore, una velocità superiore al limite. E la vince.
Sono le 2 di notte dell’8 gennaio del 2014 quando la Volkswagen Golf del ristoratore viene urtata da una Fiat Punto che non rispetta lo stop e finisce nel fosso dopo l’impatto. Nella constatazione amichevole lo stesso conducente della Fiat Punto ammette la responsabilità. Ma alla richiesta risarcitoria inviata dal ristoratore alla sua compagnia assicurativa, la Unipolsai, non segue alcun riscontro. Dai dati del dispositivo Unibox installato sulla vettura, una sorta di scatola nera dotata di Gps che rileva velocità e localizza la posizione dell’auto, emerge un quadro diverso: l’urto fra i due veicoli non risulta. L’avvocato Fabio Gasparini, che assiste il ristoratore, obietta che le condizioni meteo avverse e in particolare la fitta nebbia potrebbero aver mandato in tilt il sistema. Per uscire dall’impasse, il ristoratore decide di fare causa alla Unipolsai per ottenere il risarcimento del danno. La tesi difensiva viene confermata dal consulente tecnico Pierluigi Zamuner, il quale confuta le risultanze della scatola nera, sottolineando che l’urto fra i due mezzi c’è stato e che l’accelerometro non l’ha registrato perché si è trattato di una collisione di striscio. Quanto alla velocità, secondo l’ingegner Zamuner la Golf procede a meno di 50 chilometri orari e non ai 104 rilevati dalla scatola nera. Come mai un tale divario? La velocità rilevata è legata alla qualità del segnale Gps, in caso di errata localizzazione dell’auto, viene calcolata in modo sbagliato. Il giudice di pace Alessio D’Andrea ha pertanto condannato Unipolsai a pagare i danni dell’auto al ristoratore per un totale di 5.100 euro, oltre agli interessi. (Dal Messaggero Veneto del 05.05.2017)

I diritti dei beneficiari nell’assicurazione sulla vita

La Corte di Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza del 29 settembre 2015, n. 19210 (Pres. R. Vivaldi – Rel. R. Frasca) ha stabilito che, quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia stato previsto per il caso di morte dello stipulante che l’indennizzo debba corrispondersi agli eredi tanto con formula generica, quanto e a maggior ragione con formulazione evocativa degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi, tale clausola, sul piano della corretta applicazione delle norme di esegesi del contratto e, quindi, conforme a detta disposizione, dev’essere intesa sia nel senso che le parti abbiano voluto tramite dette espressioni individuare per relationem con riferimento al modo della successione effettivamente verificatosi negli eredi chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920, commi 2 e 3, c.c.), sia nel senso di correlare l’attribuzione dell’indennizzo ai più soggetti così individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi, dovendosi invece escludere che, per la mancata precisazione nella clausola contrattuale di uno specifico criterio di ripartizione che a quelle modalità di individuazione delle quote faccia riferimento, che le quote debbano essere dall’assicuratore liquidate in misura eguale. (Da Danno e Responsabilità n. 7/2016)