Mese: Settembre 2015

A Pordenone arriva il Tribunale privato: cause rapide, costi bassi

Pordenone sarà una delle prima città italiane a dotarsi di un tribunale privato completamente composto da professionisti. Si tratta di una camera arbitrale per risolvere in modo veloce e dai costi chiari sin dall’inizio ogni tipologia di controversia. A dar vita a questo “giudice privato” sono stati l’Ordine degli avvocati presieduto da Rosanna Rovere e il Consiglio dei notai con a capo Francesco Simoncini. Il pool di legali e notai pronti a valutare i singoli casi e emettere lodi con valore di autentiche sentenze avrà sede in piazza Giustiniano 5, dove si trova già l’organismo di mediazione (le due istituzioni non vanno confuse in quanto il primo è un organo previsto dalla legge e a cui bisogna necessariamente ricorrere prima di una causa giudiziaria mentre l’arbitro è un giudice terzo a cui ci si rivolge volontariamente).

I benefici di questa nuova realtà? “Un servizio trasparente e capace di risolvere le controversie in modo celere, con la doppia garanzia di un costo preventivato sin dalla prime fasi e di un’indipendenza totale dell’organo giudicante”, ha commentato al proposito la Rovere. Un’iniziativa simile è stata proposta qualche giorno fa a Bari e sta già riscuotendo un certo successo, soprattutto perché è aperta a tutti: cittadini, società, operatori economici e astrattamente persino pubbliche amministrazioni. A esporre i retroscena di questa struttura organizzata, in un apposito convegno martedì 29 settembre nel pomeriggio (in piazza Giustiniano) dopo l’introduzione della Rovere e di Simoncini, saranno il professor Luigi Garofalo, il notaio spilimberghese Andrea Maistrello e il legale del foro di Venezia Fabio Sportelli. Per Pordenone interverrà l’avvocato Alvise Cecchinato. (Dal Friuli del 28.09.2015)

Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense di Pordenone è così composto: Presidente avv. Rosanna Rovere, Segretario Avv. Anna Tomasini, Tesoriere avv. Alvise Cecchinato, Consiglieri avv. Silvia Querini e avv. Fabio Gasparini.

 

 

Gli avvocati si aggiornano sulla giustizia telematica

Per gli addetti ai lavori il Processo civile telematico è il sistema con cui da qualche mese avvocati e cancellerie civili comunicano tra loro. Ma il graduale passaggio dagli atti cartacei alla giustizia telematica non è cosa semplice e la stessa normativa di riferimento muta spesso. Così che l’Ordine degli avvocati di Pordenone ha promosso per oggi, alle 15, un convegno tematico sul nuovo Processo civile telematico. A introdurre i lavori saranno Rosanna Rovere, presidente del consiglio dell’ordine forense, e Fabio Gasparini, che coordina l’associazione dei giovani avvocati di Pordenone. Sono previsti anche gli interventi del presidente del tribunale, Francesco Pedoja, e delle dirigenti Daniela Ciancio e Dania Cesaratto. Tre saranno invece i relatori tecnici dell’appuntamento: l’avvocato romano Andrea Pontecorvo, il collega trentino Valentina Carollo e il legale pordenonese Stefano Corsini. Pontecorvo è il presidente dell’associazione nazionale di giuristi informatici Iuslaw, mentre Carollo e Corsini fanno parte di una speciale commissione del Triveneto. Modera la serata il tesoriere dell’ordine, Sara Rizzardo.

Frattura di una mano del lavoratore. Responsabilità amministrativa dell’impresa per il vantaggio ottenuto dal risparmio di spesa per il dispositivo di sicurezza mancante

La recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. IV, 16 luglio 2015,  n. 31003) ha ribadito il principio, ormai consolidato, secondo cui, in materia di responsabilità amministrativa ex art. 25 septies d.lgs. 231/2001, l’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’ aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale [cfr. autorevolmente, per utili spunti, Sezioni unite, 24 aprile 2014, Espenhahn ed altri].

In altri termini, nei reati colposi l’interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali ovvero nell’agevolazione [sub specie, dell’aumento di produttività] che ne può derivare sempre per l’ente dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita” dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe “rallentato” quantomeno nei tempi.

 In questa prospettiva, la motivazione della condanna regge al vaglio di legittimità ove si consideri che da questa risulta che l’addebito colposo è stato basato anche e soprattutto nel non aver predisposto quel dispositivo di sicurezza, poi imposto dagli organi di vigilanza.